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SERVICES

Consulenza fiscale, societaria, contabilità

Contabilità semplificata e professionisti

Dichiarazioni fiscali con invii telematici

Avvio d'impresa apertura

P. iva

variazioni in camera di commercio

Comunicazione della domiciliazione delle scritture contabili con rilascio di dichiarazione da esibire per eventuali controlli GDF o Agenzia Entrate;

Tenuta ed elaborazione delle scritture contabili;

Liquidazioni IVA periodiche e comunicazione importi relativi;

Elaborazioni situazioni contabili;

Gestione ritenute d'acconto e relativi adempimenti;

Elaborazione contributi INPS commercianti/artigiani;

Autoliquidazione premio INAIL titolari, soci e collaboratori familiari;

Elaborazione e compilazione deleghe bancarie per il versamento di tasse, imposte e contributi e relativa gestione rateizzazioni importi derivanti da dichiarazioni annuali;

Modello Unico/iva

Modello IRAP

Studi di settore o parametri

770 semplificato lavoratori autonomi

Lo Start Up (inizio attività):

Consulenza per inizio attività ovvero disamina con verifica documentazione pregressa (fino a tre anni precedenti se necessario).Svolgimento pratiche di iscrizione presso Ufficio IVA, iscrizione Camera di Commercio (vedi comunicazione unica),Artigianato, REA, iscrizione INPS, INAIL, Altro Ente Previdenziale ovvero regolarizzazione eventuali situazioni non corrette.

Cotabilità ordinaria e consulenza per società s.r.l.

l nostro studio può assisterti in tutti gli adempimenti consecutivi alla costituzione di una Srl ed in più può gestire la contabilità ordinaria, gli adempimenti fiscali e civilistici quali: - Redazione statuto- Deposito Bilancio- Dichiarazione dei redditi (modello Unico)- Dichiarazione IRAP- Comunicazione annuale IVA- Redazione verbali assemblea- Redazione verbali Consiglio di Amministrazione,- Aggiornamento libri sociali- Aggiornamento libri contabili e registri contabili- Gestione contributiva (INAIL, INPS)

Pratiche Comunicazione Unica CCIAA, Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali- Modelli INTRASTAT- 

Consulenza fiscale per il regime di vantaggio 

REQUISITI

Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:

nell'anno precedente:

1- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista

2- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)

3- non hanno effettuato cessioni all'esportazione

4- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

- nel triennio precedente:

1- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15 mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria

2- non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare

3- non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale).Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:

1- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)

2- i non residenti

3- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi

4- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

 

DURATA

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35 esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all'opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione:

coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

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